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Responsabile della sicurezza
è il prefetto, non il sindaco

Responsabile della sicurezza <br>  è il prefetto, non il sindaco

di Piero Innocenti

Continuano, sempre più numerose, le proteste e le polemiche sulla situazione di insicurezza pubblica che si vive in gran parte delle città metropolitane ma anche in altri centri minori. Ne danno conto i quotidiani locali in cui, tra l’altro, alcuni sindaci ( per ultimo quelli di Parma e di Vicenza) sollecitano l’impiego di militari dell’esercito per rafforzare la vigilanza cittadina mentre il sindaco di Milano, dopo la scia di polemiche su furti e violenze  degli ultimi tempi, ha pensato di istituire un “comitato strategico” sulla sicurezza affidandolo a Franco Gabrielli ex capo della Polizia, dichiarando, poi, in occasione della recente Assemblea dell’ANCI, che quello della sicurezza “..è un tema di corresponsabilizzazione che va affrontato insieme”.
Si tratta, a mio parere, di dichiarazioni semplicistiche, di comitati inutili e di richieste che poco hanno a che vedere con la gestione della sicurezza pubblica che richiede, per un soddisfacente livello, un numero adeguato di poliziotti e carabinieri divenuto, da anni, sempre più carente per i pensionamenti e insufficiente a garantire i servizi di prevenzione. Senza contare le superficialità, in molti casi le ignoranze, di quanti invocano per migliorare la sicurezza, guardie giurate (vigilantes) nelle strade, vigili urbani contro la criminalità, ronde di quartiere, comitati di vicinato, punti di osservazione dei cittadini, patti d’intesa tra istituzioni, sollecitazioni ai sindaci per azioni incisive contro la criminalità di strada.
Addossare questa “croce” ai sindaci mi pare fuori luogo perché i responsabili della sicurezza dei cittadini sono le autorità di pubblica sicurezza rappresentate, a livello nazionale, dal Ministro dell’Interno responsabile della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e in ciascuna provincia, dal Prefetto e dal Questore, entrambi autorità provinciali di pubblica sicurezza, responsabile, il primo, sul piano politico-amministrativo ed il secondo ( che è anche autorità locale di p.s. in ciascun capoluogo di provincia)sul piano tecnico operativo.
Sono queste due ultime figure, in particolare, che “vegliano sul mantenimento dell’ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini, la loro incolumità e la tutela della proprietà” curando anche “l’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità”. In questo senso va l’art.1 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n.773) che prevede ancora che sia l’autorità di p.s. attraverso i suoi ufficiali e a richiesta delle parti a comporre bonariamente i dissidi privati. Il sindaco è autorità di pubblica sicurezza soltanto in quei Comuni in cui non esiste un Commissariato dove ,appunto, il funzionario di polizia preposto è autorità locale di p.s. Il sindaco, che già riveste un ruolo importante nel contesto del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, organismo di consulenza del Prefetto che lo presiede, è responsabile della “sicurezza urbana”, concetto che si è andato delineando alcuni fa e che è stato definito normativamente quale “bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale culturale e recupero delle aree e dei siti degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile..” (art. 4 della L.48/2017).
Obiettivi importantissimi da raggiungere ma che, in molti casi, sono stati accantonati o addirittura dimenticati con le inevitabili ripercussioni negative sulla sicurezza dei cittadini. Fondamentale, poi, la tempestività delle informazioni su quanto interessi la pubblica sicurezza e in tal senso il Prefetto che ha la responsabilità generale dell’ordine e della sicurezza pubblica nella provincia “..deve essere tempestivamente informato dal Questore e dai Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza su quanto comunque abbia attinenza con l’ordine e la sicurezza pubblica ..”(art. 13 della L. 121/1981). Negli stessi termini gli obblighi dei suddetti comandanti locali delle due forze di polizia nei confronti del Questore (art.14 L. 121/1981).  Spetta, insomma, solo al Prefetto la decisione di impiegare tutte o alcune soltanto delle forze di polizia per affrontare la questione della sicurezza pubblica. 

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